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(Delibera Assemblea Straordinaria del 18/06/2001) ART. 1 - Denominazione E' costituito il Club denominato 4x4 EVOLUZIONE, con sede a Milano. ART. 2 - Scopi Il Club è apartitico e non ha fini di lucro. Il Club ha lo scopo di incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire lo sviluppo del fuoristrada automobilistico 4x4 nel rispetto dell'ambiente e dei valori naturali. Per il raggiungimento di tale scopo promuoverà attività ricreative, sportive e volontariamente si terrà a disposizione dell'Autorità per ogni esigenza necessaria e richiesta in caso di calamità naturale. ART. 3 - Associazioni Il Club può affiliarsi ad associazioni di attività fuoristradistiche nonché alla Federazione Italiana Fuoristrada, purché non vengano meno gli scopi Statutari. Tutti i Soci Fondatori ed Ordinari vengono iscritti a dette associazioni. ART. 4 - Durata La durata dell'associazione è illimitata. L'anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ART. 5 - Distintivo Il distintivo sociale è costituito dalla scritta grafica 4x4 EVOLUZIONE con disegno di un veicolo fuoristrada. I colori sociali sono il Blu ed il Rosso, con variante Bianca. ART. 6 - I Soci I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
Tutti i Soci Fondatori ed Ordinari devono aver compiuto i 18 anni. I Soci Aggregati minorenni non hanno diritto al voto. ART. 7 - Iscrizioni Chiunque aspiri ad essere Socio Ordinario od Aggregato del Club deve presentare domanda, la cui accettazione spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo che può rifiutarla per particolari motivi etici e morali o per contrasti con gli scopi statutari o con l'armonia del Club stesso. ART. 8 - Clausola compromissoria Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assume formalmente l'obbligo di osservare le norme dello Statuto Sociale, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi Sociali. ART. 9 - Dimissioni Il Socio che intenda dimettersi è obbligato a dare comunicazione al Presidente a mezzo lettera. ART. 10 -Cessazione Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del Club perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio, restituisce la tessera, gli adesivi e quanto altro rechi il simbolo del Club. ART. 11 - Quota associativa La qualifica di Socio viene acquisita a tutti gli effetti soltanto con il pagamento della tessera che viene rinnovata annualmente ed ha la scadenza dell'esercizio sociale. Il pagamento della quota associativa deve avvenire entro e non oltre i primi 15 giorni dell'esercizio. La quota associativa non è trasferibile a terzi. ART. 12 - Importo della quota La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo con voto unanime, per ogni categoria di Soci. I Soci Ordinari facenti parte di un nucleo familiare, pagano una quota intera per un solo membro della famiglia e quote familiari ridotte per gli altri membri. ART. 13 - Diritti dei Soci Fondatori, Ordinari e Aggregati I Soci in regola con l'Articolo 11 che rappresentino almeno un terzo degli iscritti, possono richiedere alla Presidenza la convocazione dell'Assemblea Ordinaria indicando specificatamente l'ordine del giorno. I Soci in regola con l'Articolo 11, che rappresentino almeno un quinto degli iscritti, possono chiedere alla Presidenza la convocazione del Consiglio Direttivo indicando specificatamente l'ordine del giorno. I Soci maggiorenni in regola con l'Articolo 11 hanno diritto di voto in tutte le Assemblee e ogni qualvolta sia loro richiesto. ART. 14 - Obblighi dei Soci Tutti i Soci hanno l'obbligo di:
ART. 15 - Sanzioni In caso di trasgressione alle norme statutarie ed ai regolamenti interni il Consiglio Direttivo potrà infliggere al Socio:
ART. 16 - Organi Sociali Gli Organi Sociali sono:
Tutte le suddette cariche non sono remunerabili. ART. 17 - Assemblea Generale L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci maggiorenni in regola con l'Articolo 11. Sono ammesse le deleghe scritte nel numero massimo di una per ogni Socio presente. L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria si riunisce normalmente una volta l'anno per assolvere i compiti istituzionali di cui al successivo Articolo 20. L'Assemblea Straordinaria si riunisce nei casi previsti dall'Articolo 20. ART. 18 - Convocazione Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Club con lettera spedita ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. La lettera dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno. ART. 19 - Validità Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. ART. 20 - Competenze L'Assemblea Ordinaria:
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto del Club e sullo scioglimento del Club stabilendo la destinazione dei beni e del residuo patrimoniale a finalità di beneficenza. ART. 21 - Presidenza delle Assemblee Il Presidente presiede le Assemblee ed il Segretario ne tiene un verbale, firmato da entrambi. ART. 22 - Deliberazioni e loro validità Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa, tranne quelle relative allo scioglimento del Club ove si deve raggiungere una maggioranza dei quattro quinti dei voti presenti. ART. 23- Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Club ed è composto da:
Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono elette direttamente dall'Assemblea, mentre quelle di Segretario e Tesoriere sono decise direttamente dal Consiglio Direttivo. Il numero di Consiglieri da eleggere è stabilito dall'Assemblea Ordinaria. I Consiglieri potranno essere nel numero di 1, 3 o 5. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari maggiorenni. Tutti i membri durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono assunte nell'ordine dal Segretario, dal Tesoriere e dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio Direttivo si riunisce:
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in modo informale. Le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri. I voti sono delegabili per iscritto e le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso venisse a mancare la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. ART. 24 - Poteri del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo:
ART. 25 - Il Presidente Il Presidente:
ART. 26 - Il Vice Presidente Il Vice Presidente:
ART. 27 - Cooptazione Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso può provvedere alla loro sostituzione con i primi non eletti alla precedente Assemblea Ordinaria. I membri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. ART. 28 - Fondo Comune Il Fondo Comune del Club è costituito dalle quote sociali e dai beni acquistati con le stesse. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo, né pretendere la quota in caso di recesso. Le spese sostenute dai Soci, su incarico del Consiglio Direttivo, debitamente documentate, potranno essere rimborsate. Con il Fondo Comune si provvede alle spese del Club. Il Consiglio Direttivo determina i criteri di gestione finanziaria del Fondo Comune. ART. 29 - Attività commerciale Il Club può svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi Statutari di cui all'Art. 2, tramite sponsorizzazioni, vendite di prodotti, ecc. ART. 30 - Bilancio preventivo e consuntivo Per ciascun anno finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati il bilancio preventivo e consuntivo che sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale di fine anno. I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi ai Soci con la lettera di convocazione dell'Assemblea Generale di fine anno. Eventuali utili o avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere destinati al Fondo Comune. ART. 31 - Altre disposizioni Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione. Il Consiglio Direttivo, entro sei mesi, formulerà, se necessario, un regolamento interno ad integrazione delle norme anzidette. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dell'Articolo 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed, in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia. |