Lo Statuto del Club 4×4 Evoluzione

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(Delibera Assemblea Straordinaria del 25/06/2015)

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“CLUB 4X4 EVOLUZIONE”

L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Milano, Via del Caravaggio n. 3.

Finalità

Art. 3) L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l’Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del fuoristrada automobilistico 4×4 e delle discipline sportive collegate, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

L’Associazione svolge le attività sportive nel pieno rispetto dell’ambiente e dei valori naturalistici.

Per il raggiungimento di tale scopo promuoverà attività ricreative, sportive e volontariamente si terrà a disposizione dell’Autorità per ogni esigenza necessaria e richiesta in caso di calamità naturale.

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Logo e colori sociali

Art. 5) Il logo sociale è costituito dalla scritta grafica 4×4 EVOLUZIONE in colore Blu con disegno di un veicolo fuoristrada in colore Rosso, con possibili varianti in Nero e in Bianco. I colori sociali sono il Blu ed il Rosso.

Durata

Art. 6) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 7) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 8) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Il Consiglio Direttivo può rifiutare l’ammissione per particolari motivi etici e morali o per contrasti con gli scopi statutari o con l’armonia del Club stesso. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 9) I Soci sono distinti in:

a.   Soci Fondatori: coloro che hanno costituito l’Associazione.
b.   Soci Ordinari: coloro che, a loro domanda favorevolmente accolta dal Consiglio Direttivo, sono accolti tra i membri dell’Associazione.
c.   Soci Familiari: coloro che sono familiari di un Socio Ordinario e che, a loro domanda favorevolmente accolta dal Consiglio Direttivo, sono accolti tra i membri dell’Associazione.
d.   Soci Onorari: le persone fisiche o gli Enti che, per benemerenze speciali, sono proclamati tali con voto unanime del Consiglio Direttivo. Non possono godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. La loro nomina è a tempo indeterminato fino a decisione contraria unanime del Consiglio Direttivo.

Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di:

a.   partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b.   partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
c.   godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 20 del presente Statuto.

Art. 11) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 12) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del Club perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio, restituisce la tessera, gli adesivi e quanto altro rechi il logo del Club.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Quota associativa

Art. 15) La qualifica di Socio viene acquisita a tutti gli effetti soltanto con il pagamento della quota associativa che viene rinnovata annualmente ed ha la scadenza dell’esercizio sociale. Il pagamento della quota associativa deve avvenire entro e non oltre i primi 15 giorni dell’esercizio. La quota associativa non è trasferibile a terzi.

Art. 16) La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo con voto unanime, per ogni categoria di Soci. La quota dei Soci Familiari sarà ridotta rispetto a quella dei Soci Ordinari. I Soci Onorari fanno parte dell’Associazione a titolo gratuito e non sono obbligati al pagamento di eventuali oneri federali.

Assemblea dei Soci

Art. 17) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 18) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 19) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sull’apposito spazio del sito web dell’Associazione, con richiamo sull’home page del sito stesso, o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 20) Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria o Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 21) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA

a.   approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
b.   approvare le relazioni del Consiglio Direttivo;
c.   eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
d.   esaminare e determinare gli indirizzi sociali e sportivi dell’Associazione;
e.   deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA

f.   deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
g.  deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
h.  deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 22) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 23) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci, in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci. Delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti.

Art. 24) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono comunicati ai Soci entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea mediante invio e-mail o lettera cartacea o pubblicazione sull’apposito spazio del sito web dell’Associazione o affissione in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

Consiglio Direttivo

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni due anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta e deliberate preventivamente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All’interno del Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno nominati:

a.   Presidente;
b.   Vice Presidente;
c.   Segretario;
d.   Tesoriere.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

a.   le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
b.   le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
c.   le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
d.   la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
e.   la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
f.    la fissazione delle quote sociali;
g.   la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
h.   la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
i.    la stipula di convenzioni assicurative;
j.    la stipula di convenzioni con altre associazioni;
k.   la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
l.    ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate tramite e-mail da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione.

Presidente

Art.29) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

In caso di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice Presidente.

Vice Presidente

Art. 30) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di impedimento del Vice Presidente a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario.

Segretario e Tesoriere

Art. 31) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Art. 32) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 33) La funzione di Tesoriere può essere cumulata anche con altri incarichi all’interno del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Sanzioni

Art. 34) In caso di trasgressione alle norme statutarie ed ai regolamenti interni il Consiglio Direttivo potrà infliggere al Socio:

a.   Richiamo verbale o scritto.
b.   Sospensione dall’attività sociale e dall’Associazione mesi tre.
c.   Espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi.
d.   Radiazione per morosità quando non abbia provveduto al pagamento della quota associativa secondo quanto specificato all’Art. 15 oppure delle somme dovute all’Associazione a qualsiasi titolo e persista nella morosità nonostante il preavviso scritto fatto pervenire dal Presidente decorsi 10 giorni dall’avvenuta messa in mora senza che si sia provveduto al pagamento delle somme dovute.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 35) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a.   quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
b.   eventuali entrate di carattere commerciale;
c.   eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
d.   eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 36) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 37) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Il rendiconto economico-finanziario è trasmesso ai Soci con la lettera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

Scioglimento

Art. 38) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 39) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 40) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Norme transitorie

Art. 41) Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo, entro sei mesi, formulerà, se necessario, un regolamento interno ad integrazione delle norme anzidette.

Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Assemblea Straordinaria, rimarrà in carica fino alla fine del mandato precedentemente ricevuto.